Allegato “C” al n.
68614/5.977 di repertorio
Statuto
Articolo 1 – COSTITUZIONE E RAGIONE SOCIALE
E’ costituita un’Associazione denominata “ICONE: RICERCA E CONOSCENZA”
avente per scopo la promozione di un programma a lungo termine di
attività culturali ed artistiche nonché la promozione della ricerca
scientifica e storica sull’iconografia e la cultura ad essa connessa
organizzando o patrocinando mostre, curando pubblicazioni a stampa e
multimediali, offrendo contributi di analisi al dibattito in corso sulle
riforme legislative nel settore culturale, fornendo corsi di formazione
e qualificazione, organizzando viaggi culturali e di studio. Essa è
regolata, oltre che dalle norme di cui infra, dagli articoli 36, 37 e 38
del Codice Civile. L’Associazione potrà compiere ogni operazione di
carattere mobiliare al fine esclusivo del raggiungimento dello scopo
sociale. Il presente statuto è impegnativo per tutti i Soci e può
essere modificato solo dall’Assemblea dei Soci con le modalità previste
dall’articolo 11.
Articolo 2 – OGGETTO SOCIALE
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica ed
artistica, è apolitica nel rispetto di ogni confessione e non si propone
fini di lucro. L’Associazione svolgerà azione di stimolo,
salvaguardia e mantenimento del patrimonio artistico. L’Associazione
può accettare reperti offerti in donazione e acquistare reperti di
riconosciuto valore artistico o didattico. Può stabilire accordi con
organizzazioni pubbliche e private per conservare, esporre e pubblicare
immagini e ricerche sull’iconografia. I reperti di proprietà
dell’Associazione non possono essere alienati a meno che l’alienazione
stessa non sia conseguenza dello scioglimento dell’Associazione secondo
quanto previsto all’art. 14 seguente o sia stata autorizzata dal
Sovrintendente ai Beni Culturali competente ricorrendo situazioni
eccezionali che giustifichino la dispersione parziale o totale del
patrimonio come la mancanza degli organi deliberanti dell’Associazione
(Assemblea e Consiglio Direttivo) ovvero l’imminente pericolo di
distruzione del patrimonio dell’associazione. Su indicazione del
Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci dovrà destinare i proventi
delle esposizioni e delle pubblicazioni alla copertura delle spese di
gestione, ricerca, conservazione e restauro dei reperti di sua
proprietà, tutti gli utili vengono reinvestiti in attività
istituzionali.. L’Associazione potrà esporre reperti dei Soci ed
erogare servizi ai propri Soci e a terzi secondo le modalità previste
dal Regolamento di cui all’art. 7.
Articolo 3 – SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede in Biella e ha durata illimitata.
Articolo 4 – ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) le quote associative pagate annualmente dagli associati;
b) eventuali erogazioni e liberalità da parte di enti o privati;
c) il ricavato dall’organizzazione di manifestazioni;
d) ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attività sociale
comprese quelle derivanti da attività economiche marginali.
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali. è fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il
capitale durante la vita dell’Associazione. Tutte le attività
mobiliari dell’Associazione costituiscono fondo comune della stessa e
sono soggette al disposto dell’art. 37 del Codice Civile.
Articolo 5 – SOCI
L’Associazione è composta da:
a) Soci ordinari: persone fisiche che direttamente o indirettamente
abbiano interesse all’oggetto sociale e siano presentati da almeno due
soci;
b) Soci benemeriti: persone fisiche, che abbiano concretamente contribuito
al potenziamento organizzativo dell’Associazione nominati dall’assemblea
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
c) Soci onorari: insigni studiosi che si siano particolarmente distinti in
discipline connesse all’oggetto sociale nominati dall’Assemblea dei Soci
su proposta del Consiglio Direttivo;
d) Soci fondatori: persone fisiche che hanno costituito l’Associazione tra
i quali verranno nominati i membri del primo Consiglio Direttivo. e)
Tutti i soci sono tenuti a promuovere verso terzi l'associazione e la sua
attività e a contribuire al suo sviluppo non impegnando l’Associazione
senza l’autorizzazione del Consiglio Direttivo. Durante le
manifestazioni dell'Associazione o a nome dell'Associazione ma senza
autorizzazione del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Scientifico, a
tutti i soci è proibito: - svolgere o promuovere attività che portino
un tornaconto personale - rilasciare perizie, consulenze, expertises
- pubblicare articoli, ricerche e saggi.
f) I soci fondatori sono tenuti a partecipare in prima persona al
funzionamento e alle attività dell'associazione, compresa la messa a
disposizione delle proprie icone in occasione di esposizioni temporanee.
g) Il Consiglio Direttivo delibera annualmente la quota annuale del
socio, fondatore e ordinario. I soci benemeriti e i soci onorari, essendo
eletti per cause meritorie, non hanno l’obbligo di versare quote. Le quote
dei soci fondatori e ordinari scadono il 31 dicembre di ogni anno e la
qualifica di socio si intende automaticamente rinnovata se il recesso non
viene comunicato entro la stessa data con lettera raccomandata A/R o a
mezzo posta elettronica. Si precisa che la validità del recesso comunicato
con questa seconda modalità è subordinato alla risposta per avvenuta
ricezione da parte di IRC. In ogni caso il socio che per due anni
consecutivi non versi la quota, decade automaticamente dalla qualifica di
socio e da ogni carica sociale eventualmente ricoperta. Con il
versamento della quota annuale, i soci ordinari acquisiscono il diritto di
ricevere periodicamente dal presidente informazioni sull'attività
associativa, di frequentare i locali dell’associazione e di prendere
parte alla vita associativa, di voto nelle assemblee, di eleggere ed
essere eletti negli organi dell’Associazione. All'atto dell'iscrizione il
presidente inviterà soci a mandare all'associazione fotografia delle
icone di proprietà e a rendere le opere disponibili per mostre e/o
pubblicazioni in modi e tempi da convenire preventivamente. Le
fotografie andranno a formare l’archivio dell’associazione.
h) Perdita della qualifica di socio - mancato pagamento della quota
sociale per due anni consecutivi; - dimissioni; - espulsione per i
seguenti gravi motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di
eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per
danni morali e/o materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni
altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con
gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Avverso la decisione
di espulsione, il socio potrà appellarsi ad un collegio arbitrale formato
da una persona nominata dal Consiglio Direttivo, una dal socio
appellante e una dal Presidente del Tribunale di Biella. Il socio
espulso è escluso dal godimento dei privilegi sociali.
Hanno diritto al voto i Soci in regola con
il pagamento delle quote sociali.
Tutti i
Soci offrono prestazioni gratuite e volontarie.
Articolo 6 – ORGANI
SOCIALI
Gli organi sociali sono il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci e il
Collegio dei Revisori. Le cariche sociali sono tutte gratuite.
Articolo 7 – CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il consiglio Direttivo è composto da sette membri. Esso è composto da un
Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e tre
Consiglieri nominalmente eletti dall’Assemblea fra i soci. I
consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per cinque
mandati consecutivi, salvo assenza assoluta di candidature. Le delibere
del Consiglio Direttivo si ritengono approvate se votate dalla maggioranza
dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.
L’accettazione di nuovi soci dovrà essere deliberata dalla maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Nessun motivo legato a
distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana
o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione
all'Associazione Venendo a mancare per una qualsiasi ragione uno o più
Consiglieri o Revisori, il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori
sarà integrato sino alla scadenza naturale del mandato dal/i primo/i tra i
non eletti dall’ultima Assemblea elettiva, o, in mancanza, da nuovo/i
consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea successiva. I nuovi
Consiglieri rimarranno in carica sino al termine previsto per l’intero
Consiglio. Qualora venga a mancare oltre la metà dei Consiglieri, il
Consiglio Direttivo si intende decaduto e l’Assemblea, convocata dal
consigliere più anziano entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, deve
provvedere alla convocazione dell’Assemblea per eleggere il nuovo intero
Consiglio. Al Consiglio Direttivo spetta la conduzione dell’attività
sociale ed ha il più ampio potere di amministrazione salvo quanto
espressamente riservato dal presente Statuto all’Assemblea dei Soci. Il
primo Consiglio Direttivo durerà in carica un anno al termine del quale il
Presidente dovrà convocare l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo
Consiglio. Esso dovrà redigere il Regolamento che definirà le norme da
seguire per l’attuazione dell’oggetto sociale come previsto dal precedente
art. 2. Il segretario redige i verbali delle adunanze e tiene la
corrispondenza. Il tesoriere tiene il registro della contabilità e
provvede a pagamenti e incassi.
Articolo 8 – COLLEGIO
DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, ha funzione di controllo
sulla vita dell’Associazione e sui conti di gestione. I revisori
dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigeranno una
relazione ai bilanci annuali e potranno procedere in qualsiasi momento,
anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. I revisori
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 9 – POTERI
DEL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’Associazione in ogni rapporto con i terzi
impegnando l’Associazione stessa. Può rappresentare l’Associazione in
giudizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Può
acquistare e permutare beni mobili di proprietà dell’Associazione,
stipulare contratti di locazione di qualsiasi tipo e durata, Egli è
responsabile verso l’Associazione degli atti compiuti secondo quanto
previsto dagli artt. 1710 – 1718 e 2392, 1 comma, del Codice Civile.
Eventuali atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, acquisto e vendita
di beni immobili, transazioni giudiziali ed extragiudiziali ecc., dovranno
essere deliberati preventivamente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – ANNO
SOCIALE
L’anno sociale ha inizio il 1° Luglio e ha termine il 30 Giugno dell’anno
solare successivo. Entro due mesi dalla data di chiusura di ciascun
esercizio il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il rendiconto della
gestione che dovrà essere approvata dall’Assemblea.
Articolo 11 –
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea
ordinaria approva il bilancio preventivo e il consuntivo, nomina il
Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, i Soci onorari e i Soci
benemeriti su proposta del Consiglio Direttivo e delibera su quanto non
espressamente riservato all’Assemblea straordinaria. L’Assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sulla messa in
liquidazione dell’Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta
l’anno entro il mese di ottobre per l’approvazione del Bilancio e per
l’eventuale rinnovo o integrazione del Consiglio Direttivo solitamente nei
locali della sede, salvo diversa delibera assunta a maggioranza dal
Consiglio Direttivo. L’Assemblea deve essere convocata qualora 1/10 dei
soci ne faccia richiesta motivata scritta al presidente il quale deve
inoltre porre all’ordine del giorno l’argomento proposto dai soci che
hanno sottoscritto la richiesta. L’Assemblea straordinaria sarà
convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo, a maggioranza, ne
ravvisi la necessità oppure ne faccia richiesta per iscritto, indicando
gli argomenti all’ordine del giorno, almeno un quinto dei soci aventi
diritto di voto. Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in
prima convocazione se interviene almeno la metà dei soci aventi diritto di
voto e, in seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima
convocazione, con qualsiasi numero di soci aventi diritto di voto. Le
Assemblee straordinarie saranno validamente costituite in prima
convocazione se ad essa intervengano almeno due terzi dei soci aventi
diritto di voto e in seconda convocazione se ad essa intervenga almeno un
terzo dei soci aventi diritto di voto. Le Assemblee ordinarie e
straordinarie deliberano a maggioranza dei voti validi espressi qualora
non sia prevista dalla legge o dall’atto costitutivo una maggioranza
qualificata. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno
diritto al voto I soci aventi diritto al voto possono delegare un altro
socio. I soci possono rappresentare al massimo tre altri soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in
mancanza, da persona nominata dall’Assemblea. Il segretario provvederà
a redigere il Verbale dell’Adunanza. I Verbali saranno sottoscritti dal
Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Articolo 12 –
CONVOCAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
I soci sono convocati in Assemblea con lettera scritta che specifica gli
argomenti all’ordine del giorno spedita almeno trenta giorni prima. La
lettera di convocazione si intende regolarmente spedita anche se inviata
con mezzo elettronico (fax e posta elettronica).
Articolo 13 – QUOTE
SOCIALI
I soci fondatori e i soci ordinari verseranno una quota annua stabilita
dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo definirà l’importo
delle quote sulla base delle risultanze di bilancio e delle attività in
programma. La quota sociale dovrà essere pagata sul conto
dell’associazione presso il tesoriere entro il termine fissato dal
Consiglio Direttivo. I soci non aventi diritto di voto perché morosi
possono riacquistare il diritto di voto con il pagamento delle quote
arretrate maggiorate degli interessi legali. I soci che abbiano cessato
per qualsiasi causa di appartenere all’Associazione non possono ripetere
le quote già versate ne vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.
Articolo
13bis – ATTIVITA'
SECONDARIE
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e
senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui
al D.M. del 25/5/1995.
Articolo 14 –
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento anticipato dell’Associazione potrà essere deliberato
esclusivamente dall’Assemblea straordinaria dei soci convocata secondo le
modalità previste dall’art. 9 dello Statuto. Tale delibera deve essere
adottata con il voto favorevole di almeno i ¾ degli aventi diritto. La
medesima Assemblea delibera inoltre sulla destinazione delle somme e dei
beni di proprietà dell’Associazione stessa che dovranno essere devoluti ad
altra organizzazione di volontariato operante in identico od analogo
settore.
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